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ACCESSO CIVICO

Accesso Civico

L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della P.A.

  • L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere  documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della PA..
  • L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 . Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
 

Come esercitare il diritto

  • La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato 
  • La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio che detiene il documento, l’informazione e/o il dato oggetto della richiesta 
  • La richiesta può essere trasmessa  tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Ufficio che detiene il dato o il documento o l’informazione 
  • La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
  • La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.

Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Il Procedimento

Il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.

I Responsabili

I Responsabili dell’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, sono i Dirigenti degli Uffici che detengono i documenti/dati/informazioni oggetto di richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dei Dirigenti degli Uffici interessati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo mail:    accessocivico@istruzione.it

Nome del Responsabile per la Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale:

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cristina Borachi

E-mail: VAIS02700D@PEC.istruzione.it;  VAIS02700D@istruzione.it; preside@liceocrespi.it

telefono 0331633257

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta, cui è presentata la richiesta di accesso civico, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale:

Dott.ssa Dott.ssa Luciana Volta(link is external)

DIRETTORE GENERALE USR LOMBARDIA

Tel. (+39)02 574 627 1PEC: drlo@postacert.istruzione.it

 ACCESSO CIVICO Liceo D. CRESPI

Moduli ACCESSO CIVICO:

REGISTRO ANONIMO ACCESSI CIVICI

MODELLO esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali

 

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