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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24 .

Il Decreto Riaperture prevede la graduale eliminazione del Green Pass, sia quello base che quello rafforzato.

DOVE NON SERVIRÁ NESSUN GREEN PASS 

Dal 1° aprile non servirà più nessun tipo di Green Pass, né base né rafforzato, per le seguenti attività:

  • per il consumo di cibo e bevande all’aperto;
  • per le attività sportive outdoor;
  • per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • per alloggiare in hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
  • per il trasporto pubblico locale, quali metropolitane autobus e tram.

Abolito da subito, dopo la pubblicazione del decreto, il Green Pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.

DOVE SERVIRÁ IL GREEN PASS BASE 

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sarà sufficiente solo il Green Pass base (ottenibile con vaccinazione anti Covid, guarigione o test negativo) per l’accesso a:

  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea);
  • mense e catering;
  • servizi di ristorazione al chiuso ,  al banco o al tavolo, ad eccezione di quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

DOVE SERVIRÁ IL GREEN PASS RAFFORZATO

Fino al 30 aprile 2022 sarà consentito esclusivamente a chi è munito di Green Pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Fino al 30 aprile 2022 continuerà a dover esibire il Green Pass rafforzato, per accedere ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario. Per gli studenti universitari basta anche solo il green pass base.

A scuola vi è ancora l’obbligo della mascherina chirurgica fino a fine anno scolastico e la raccomandazione della distanza interpersonale.

Oltre alla novità per la scuola su Green Pass e DAD, il test prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività da Covid.

Nello specifico: per scuola secondaria di secondo grado, in presenza di fino a  4 casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza. Vale il regime di auto sorveglianza. Per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione;

Isolamento: gli alunni delle scuole Secondo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata. La richiesta va accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

allegato: Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

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