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Circ. N. 346 Oggetto: estensione del divieto di fumo nella scuola

Oggetto: estensione del divieto di fumo nella scuola

Circ. N. 346                                                            Busto Arsizio, 06/02/2016
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                                                Ai Docenti, Genitori e Studenti – copia in classe

OGGETTO: Oggetto: estensione del divieto di fumo nella scuola

Considerata l’estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:
– Legge n. 584 dell’ 1 1 novembre 1975;
– Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
– Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
– Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
– Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
– Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
– Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
– Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
– Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
– Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016
La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.
Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”
L’infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall’alt. 7 della L. 584/1975, come modificato dall’alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/16 (avvenuta il 2/2/2016), sono state introdotte alcune disposizioni fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l’obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori: è da ritenersi che il divieto nelle aree prossime alle scuole, e comunque in vista agli studenti, non sia ritenibile un comportamento consono; si ricorda IN TAL SENSO che nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, fu esteso il divieto di fumo già dalla legge 128/13
Inoltre, il disegno di legge sulla cosiddetta “green economy” approvato lo scorso dicembre, ha introdotto multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.
E’ DOVERE DI TUTTI FARE RISPETTARE TALE NORMA DELLO STATO E IN CASO CONTRARIO IL D.S. O SUO DELEGATO – DSGA/RSPP – E’ TENUTO A SANZIONARE COMPORTAMENTI DIFFORMI ALLA STESSA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi
CIRC. N. 346 DIVIETO FUMO – aggiornamenti

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